XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1498
PROPOSTA DI LEGGE
Art.
1.
1.
L'articolo 4 della legge 1^ aprile 1999, n. 91, è sostituito dal
seguente:
"Art. 4. -
(Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione) - 1. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro
della sanità, al fine di informare sulla nuova struttura organizzativa di cui
alla presente legge nonché in riferimento al tema dei trapianti e delle
donazioni di organi e tessuti, invia, a mezzo posta, ai cittadini informazioni
dettagliate e invita altresì gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie
locali o al proprio comune di residenza, entro i quattro mesi successivi, a
dichiarare la propria volontà favorevole o contraria in ordine alla donazione di
organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla
morte.
2.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
con decreto del Ministro della sanità sono definiti i termini e le modalità
attraverso i quali le aziende sanitarie locali e i comuni ricevono le
dichiarazioni dei cittadini di cui al comma 1 e le trasmettono al sistema
informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, nonché i termini e le modalità
per le eventuali modifiche della dichiarazione di volontà
resa.
3.
L'azienda sanitaria locale rilascia ai cittadini donatori una tessera di
donazione che deve essere abbinata ai documenti personali. Gli uffici del
comune, all'atto del rinnovo del documento di identità, provvedono ad annotare
sul documento stesso l'avvenuta manifestazione di volontà mediante l'apposizione
della dicitura "D" per i donatori o "ND" per i non donatori. L'espressione di
volontà, favorevole o contraria, è requisito per il rilascio del documento
stesso.
4.
Entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di
accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della
sanità 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente
more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza
di questi ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle, o la persona delegata
ovvero il rappresentante legale possono presentare una dichiarazione di volontà
contraria al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte, di cui siano
in possesso. La stessa è ritenuta valida se comprova che la volontà contraria
del soggetto, di cui sia accertata la morte, è posteriore alla dichiarazione di
volontà favorevole che risulta dal sistema informativo dei trapianti di cui
all'articolo
7.
5.
La mancata dichiarazione di volontà è considerata dissenso alla
donazione".
Art.
2.
1.
L'articolo 5 della legge 1^ aprile 1999, n. 91, è abrogato.