XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1498

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

        1. L'articolo 4 della legge 1^ aprile 1999, n. 91, è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. - (Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione) - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro della sanità, al fine di informare sulla nuova struttura organizzativa di cui alla presente legge nonché in riferimento al tema dei trapianti e delle donazioni di organi e tessuti, invia, a mezzo posta, ai cittadini informazioni dettagliate e invita altresì gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie locali o al proprio comune di residenza, entro i quattro mesi successivi, a dichiarare la propria volontà favorevole o contraria in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.
            2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro della sanità sono definiti i termini e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali e i comuni ricevono le dichiarazioni dei cittadini di cui al comma 1 e le trasmettono al sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, nonché i termini e le modalità per le eventuali modifiche della dichiarazione di volontà resa.
            3. L'azienda sanitaria locale rilascia ai cittadini donatori una tessera di donazione che deve essere abbinata ai documenti personali. Gli uffici del comune, all'atto del rinnovo del documento di identità, provvedono ad annotare sul documento stesso l'avvenuta manifestazione di volontà mediante l'apposizione della dicitura "D" per i donatori o "ND" per i non donatori. L'espressione di volontà, favorevole o contraria, è requisito per il rilascio del documento stesso.
            4. Entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle, o la persona delegata ovvero il rappresentante legale possono presentare una dichiarazione di volontà contraria al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte, di cui siano in possesso. La stessa è ritenuta valida se comprova che la volontà contraria del soggetto, di cui sia accertata la morte, è posteriore alla dichiarazione di volontà favorevole che risulta dal sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7.
            5. La mancata dichiarazione di volontà è considerata dissenso alla donazione".


Art. 2.

        1. L'articolo 5 della legge 1^ aprile 1999, n. 91, è abrogato.